Il Pedigree è la CARTA
D'IDENTITA' del cane. Unico documento riconosciuto ufficialmente
dall'ENCI e di
conseguenza dal
Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali; unico documento che
certifica la proprietà del cane; unico documento che comprova la
veridicità dei dati del cane in questione. La sua falsificazione è un
reato punibile penalmente. Nel Pedigree si trovano i parenti (sino
al 4° grado di ascendenza) così che si possa sapere con estrema
precisione: le linee di sangue, le tare genetiche che potrebbero avere
queste linee, quali i Campioni (Bellezza e Lavoro) tra gli
avi, ecc..
Esistono due tipi di Pedigree Italiani ufficiali
rilasciati dall'ENCI,
il LOI (futuro ROI) - Libro Origini Italiano ed il
LIR (futuro RSR) - Libro Italiano Riconosciuti.
Esiste un terzo documento chiamato Pedigree Export, che
accompagna il cane quando esso proviene da un'altra nazione la cui
associazione cinofila è riconosciuta dalla
FCI. Tale
documento dovrà essere riconosciuto ufficialmente dall'ENCI
che spesso però, se non è tutto in regola, non lo regolarizza.
Per tutti gli altri pseudo-Pedigree, se non riconosciuti ufficialmente (ENCI),
non hanno alcun tipo di valore legale e come tali non sono ammissibili
e/o comprovanti la veridicità dei dati in essi contenuti, ma solo
semplici fogli di carta.
CHE COS'è L'ENCI

L'Ente Nazionale
della Cinofilia Italiana (ENCI),
è un'associazione di allevatori a carattere tecnico-economico, ha
lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure,
migliorandone ed incrementandone l'allevamento, nonchè disciplinandone e
favorendone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che
sportivi. Per il conseguimento di questi fini l'Ente:
- regola e controlla la produzione e l'allevamento dei cani di
razza con particolare riguardo alle esigenze della cinotecnia
italiana;
- cura la tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici
nel rispetto della normativa vigente, sulla base di appositi
disciplinari approvati con decreto del Ministero in armonia con le
normative comunitarie... nel rispetto degli indirizzi della
Federazione Cinologica
Internazionale (FCI)
in quanto compatibili;
- provvede alla formazione, alla qualificazione tecnica ed
all'aggiornamento culturale di
giudici ed
esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche
morfologiche e funzionali di soggetti appartenenti alle razze canine,
istituendo e tenendo aggiornato il relativo Registro sulla scorta di
disciplinari approvati dal Ministero con proprio decreto. Provvede
altresì alla tenuta ed aggiornamento degli elenchi di altri specialisti
della cinotecnia e ne cura la preparazione tecnica e l'aggiornamento
culturale;
- regola, approva, riconosce, patrocina ed
organizza in Italia, anche direttamente, esposizioni,
prove, corse ed ogni altra manifestazione cinotecnica anche con finalità
sportive, al fine di verificare i risultati zootecnici e favorire la
selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale. Può intraprendere
anche all'estero le iniziative di cui al comma precedente intese a
favorire la conoscenza e la valorizzazione dell'allevamento italiano.
Può gestire strutture destinate all'allevamento di cani da lavoro ed
alle relative prove di verifica zootecnica. Indipendentemente dalle
attività sopra esposte, può procedere anche ad organizzare, direttamente
o indirettamente manifestazioni ufficiali di libro genealogico sulla
base di apposito disciplinare approvato con decreto del Ministero;
- promuove studi e ricerche interessanti la
cinotecnia ed aiuta le iniziative qualificate rivolte allo studio, al
controllo, al miglioramento ed alla diffusione delle razze canine;
- può partecipare ad Enti ed Associazioni aventi fini analoghi e può
assumere partecipazioni anche societarie strumentali al perseguimento
degli scopi sociali;
- esercita ogni altra funzione che gli sia demandata da leggi e da
disposizioni emanate dalle competenti Autorità;
- potrà curare stampe e pubblicazioni utili alla diffusione delle
attività inerenti l'oggetto sociale.
Fondato nel 1882 da alcuni "gentiluomini" fra cui il Conte Carlo
Borromeo, il Principe Emilio Belgioioso d'Este, Ferdinando Delor, Carlo
Biffi e Luigi Radice che decisero di dar vita ad una "Società per il
miglioramento delle razze canine in Italia". Con la nascita del
Kennel Club Italiano (con 31 Soci), nasce il Registro del Libro
delle Origini ed il primo soggetto iscritto fu un bracco Italiano di
nome Falco, nato nel 1875. Oggi consta di circa 2.000 Soci
Allevatori e di circa 100.000 Soci Aggregati ed è dal 1970
facente parte della
Federazione Cinologica Internazionale con sede in Belgio,
insieme ad altre 80 Nazioni federate.
CHE COS'è L'FCI

La Federazione
Cinologica Internazionale è un organizzazione mondiale cinofila.
In questa organizzazione fanno parte stabilmente 80 membri o
associazioni (come l'ENCI)
oltre ai "contract partners", ognuna delle quali rilascia il suo
Pedigree e istruisce i propri giudici. Riconosce 330 razze, ognuna delle
quali è di "proprietà" dell'ente cinofilo interessato, il quale scrive
le caratteristiche morfologico/caratteriali in collaborazione con il "Standards
and Scientific Commissions" della
FCI. Ogni Paese
membro organizza Manifestazioni Internazionali e Prove Lavoro (Working
Trials) ed i risultati vengono inseriti nel database
dell'organizzazione. Quando un cane ha ottenuto il giusto numero di
risultati potrà essere insignito del titolo di Campione
Internazionale di Bellezza o di Lavoro. Inoltre, tramite
l'ente nazionale cinofilo d'appartenenza, la
FCI rilascia ad
ogni allevatore una sorta di "copyright" per il nome dell'allevamento
chiamato Affisso.
PEDIGREE ITALIANO LOI - Certificato d'Iscrizione al Libro
d'Origine Italiano

Registra tutti i cani, distinti per razze e per gruppi, nati in Italia.
L'iscrizione al LOI è possibile solo se tutti e due i genitori del
cucciolo hanno il pedigree, e sono dunque entrambi già iscritti al LOI.
Pedigree: è il documento che attesta l'iscrizione del cucciolo al LOI, o
a un registro straniero riconosciuto dalla FCI. Riporta tutti i dati del
cane, la sua genealogia, i dati dell'allevatore e del proprietario.
Come leggere il pedigree:
Nella parte superiore interna vengono riportati i dati generici e
le note del cane:
- GRUPPO: Indica il gruppo di appartenenza della razza del
nostro cane
- AL N.: è il numero di registrazione assegnato dall'ENCI
al vostro cane. I pedigree di un paio di anni fa avevano la sigla RC
seguita da un numero (Es.: RC 123456 - dove RC indica la sigla
della razza). Da un paio di anni a questa parte la sigla delle razze
è andata scomparendo per lasciare il posto: alla sigla LOI e alle
ultime due cifre dell'anno di registrazione insieme al numero
progressivo assegnato (Es.: LOI 98/123456). Il tutto seguito dal
luogo e dalla data di registrazione (Es.: Milano, 15/12/2000)
- DEL CANE: Il nome del cane per intero comprensivo di affisso
riconosciuto ed assegnato dalla
FCI e dall'ENCI.
Per Affisso s'intende la denominazione di un allevamento
destinato a distinguerne i prodotti. Esso precede o segue il nome
individuale del cane, nato da una fattrice della quale il titolare
dell'affisso risulta proprietario.
(Es.: PincoPallino di Montecristo), dove PincoPallino sta
come nome e di Montecristo sta come affisso.
(Es.: Elcorte BesameMucho), dove Elcorte sta come affisso
e BesameMucho come nome.
NATO IL: La data di nascita del cane
SESSO: Il sesso del cane
DI RAZZA: La razza del cane
MARCATURA: Qui va annotata la sigla dell'allevamento tatuata
(punzonatura sul cane - interno orecchio o interno coscia) o il
numero di microchip del cane.
Il tatuaggio è un insieme di numeri e lettere. è molto
importante. In caso di smarrimento o furto del cane, tramite questo
numero si può risalire al proprietario. Il metodo di assegnazione del
numero con la sigla, si differenzia in caso di cani con Affisso o meno.
Per il microchip il discorso non cambia di molto, se non per la
differenza di metodo (meno traumatico per il cane). Il chip si
inserisce sotto l'epidermide del cane, dietro l'orecchio, nel collo.
Oramai è obbligatorio, ma molti Comuni non si sono ancora adeguati alla
disposizione comunitaria delll'anagrafe canina.
MANTELLO: Il colore e le macchie del mantello del cane
ALLEVATORE IL SIG.: Nome dell'allevatore (o il suo affisso)
proprietario della fattrice, preceduto da un numero di riconoscimento e
succeduto dall'indirizzo.
NOTE: Nelle Note verranno aggiunti dei dati degni di
attenzione, come i controlli ufficiali sulla Displasia dell'Anca
ed altri.
Nella parte centrale interna vengono riportati la genealogia e i
titoli. Per avere una corretta lettura del documento, bisogna
iniziare a leggerlo da sinistra verso destra, nella colonna (ipotetica)
dei GENITORI, da PADRE e MADRE per continuare verso
destra. è importante non dimenticarsi che il maschio (PADRE) lo
troverete sempre in alto, mentre la femmina (MADRE) sempre
in basso. Per aiutarci nella lettura, affianco ad ogni nome si ha
una sigla (inizia con i NONNI) molto utile, una P ed una M
seguiti da un numero progressivo. Questa sigla sta a significare il
PADRE (P) e la MADRE (M) di ciascuno dei cani
riportati sul Pedigree.
GENEALOGIA: Per esempio Pinco Pallino sarà il nome del
nostro cane (dati nella parte superiore interna).
Pinco Pallino è figlio di P1 (PADRE) Terebinthus
del Nilo e di M2 (MADRE) Lorelei.
A loro volta, Terebinthus del Nilo è figlio di P3
(PADRE) Lawnwoods Flash'o Fancy e di M4 (MADRE) Relax
del Nilo, ambedue NONNI paterni di Pinco Pallino.
Così per Lorelei, figlia di P5 (PADRE) Lenches
Paddington e di M6 (MADRE) Bionda, ambedue NONNI
materni di Pinco Pallino.
A sua volta, P3 Lawnwoods Flash'o Fancy è figlio di P7
Sandylands Royal Escort e di M8 Lawnwoods Flight'o Fancy.
SIGLE E NUMERI: Le sigle e i numeri che accompagnano il nome del
cane sono importanti.
P15 RAMSOM OF SANDYLANDS KC 0442BU CH SH
- P15: abbiamo precedentemente parlato di questa sigla che precede
il nome quindi tralasciamo;
RAMSOM OF SANDYLANDS: questo è il nome del cane. Ramsom +
l'affisso dell'allevamento (in questo caso of "Sandylands").
- KC 0442BU: questo è il numero di registrazione, dove le lettere
KC stanno a significare "the
Kennel Club" (in questo caso, essendo il cane nato in Inghilterra
non avremo la sigla dell'ENCI,
ma quella dell'associazione inglese corrispondente), con l'aggiunta di
un numero di riconoscimento (0442) e, probabilmente, alle lettere
della contea di riferimento (BU).
- CH SH: questa sigla sta a significare che questo cane è
Campione di Bellezza - Show Champion in Inghilterra (dove
CH sta per Champion ed SH sta per Show).
Apriamo una parentesi per le sigle dei Campioni Esteri:
CH: Campione Assoluto Inglese (Champion);
SH CH: Campione di Bellezza Inglese (Show Champion);
FT CH: Campione di Lavoro Inglese (Field Trial Champion);
AM CH: Campione Americano (American Champion);
AUST CH: Campione Australiano (Australian Champion);
Quando trovate un CH nel nome del cane preceduto da un'altra
sigla, siete davanti ad un Campione di nazionalità estera
(provate a capire a quale Nazione possa essere attribuita la sigla che
accompagna il CH).
TITOLI:
- Campione Italiano. Gli asterischi stanno ad indicare quale dei
cani è il Campione Italiano (seguendo le righe sul Pedigree). Si
dividono in: Bellezza, Lavoro e Assoluto.
- Campione Internazionale. Anche qui gli asterischi stanno ad
indicare i vari Campioni Internazionali. Si dividono anche loro in:
Bellezza, Lavoro e Assoluto.
- Titoli Vari. Si appuntano i titoli con l'abbreviazione della
lettera corrispondente che sta nella Legenda del Pedigree.
Nella parte inferiore interna troviamo la proprietà e la
legenda. Qui vengono annotati tutti i
passaggi di proprietà del cane. Quando vi cedono un cane,
ricordatevi che alla consegna del Pedigree, nel caso che questo sia a
nome dell'Allevatore (PARTE SUPERIORE INTERNA - ALLEVATORE IL
SIG.), lo stesso deve mettere una firma sotto Firma Cedente.
Appena entrerete in possesso di questo documento firmato, dovete
recarvi alla Delegazione all'ENCI
competente e fare la volturazione o passaggio di proprietà del cane. Per
questa operazione dovrete pagare una somma
ENCI.
Se invece il cane è già a vostro nome (PARTE SUPERIORE INTERNA -
ALLEVATORE IL SIG.) il Pedigree vi arriverà a casa tramite
raccomandata con avviso di ricevimento.
è usanza, comunque, che l'allevatore denunci il cane a suo nome (per
tante corrette ragioni, prima fra tutte che la denuncia di cucciolata
potrebbe essere fatta prima di aver deciso a chi cedere il cucciolo) e
successivamente girarlo con una sua firma.
Ricordatevi che senza l'apposita firma e il successivo passaggio di
proprietà, il cane legalmente non sarà mai vostro.
CEDUTO IL: La data di cessione
AL SIGNOR: Cognome, nome ed indirizzo di colui che entrerà in
possesso del cane
FIRMA CEDENTE: La firma dell'Allevatore
P. ENCI: Il timbro della Delegazione ENCI che attesti il passaggio
di proprietà
DATA: La data del passaggio di proprietà
LEGENDA: La spiegazione dei simboli che troverete nel Pedigree su
NOTE, per ogni lettera che troverete corrisponde un Titolo o
similare.
PEDIGREE ITALIANO LIR - Libro Italiano Riconosciuti

è un registro che
accoglie i cani privi di pedigree ma con caratteristiche tipiche della
razza. Per ottenere l'iscrizione, il cane deve essere giudicato da un
giudice in una esposizione. Se ritenuto idoneo, viene iscritto, e così i
suoi discendenti. Alla quarta generazione i cuccioli, se hanno mantenuto
le caratteristiche richieste, possono essere iscritti al LOI.
REGOLAMENTO LIBRI GENEALOGICI ITALIANI
Norma generali
Art. 1 - L'Ente
Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI),
in virtù dell'art. 2 del proprio Statuto, riconosciuto con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 533 del 20 Aprile 1960, ha istituito i
seguenti Libri genealogici:
a) Libro Origini Italiano (LOI) - futuro ROI
b) Libro Italiani Riconosciuti (LIR) - futuro RSR
Art. 2 - Ogni cane che viene registrato nel LOI o nel LIR deve
avere un proprio nome individuale di una sola parola; in caso di
ripetizione dello stesso nome, per cani della medesima razza, varranno
per la sua distinzione il numero d'iscrizione. Solo in via eccezionale
potrà essere accettata l'iscrizione al LOI o al LIR di cani con nome
composti da due o più parole quando queste siano assolutamente
indispensabili per dare un significato al nome. Il nome del cane potrà
essere accompagnato solo dalla denominazione dell'affisso allorchè
questo gli competa ai sensi e per gli effetti del presente regolamento
(vedi art. 22 e successivi).
L'ENCI potrà rifiutare
la denominazione di un cane ogni qualvolta lo reputi opportuno.
Il nome di un cane iscritto nel LOI o nel LIR, così come risulta sul
certificato d'iscrizione, non dovrà mai subire modificazioni di sorta
anche in caso di cessioni.
Art. 3 - Ogni cane iscritto al LOI o al LIR dovrà figurare di un
unico proprietario la cui firma per l'ENCI
è l'unica valida agli effetti delle successive iscrizioni dei suoi
discendenti.
Qualora proprietario di un cane risultasse un Ente od una Società -
purchè questa sia costituita da due o più persone insieme associate nel
possesso del cane - l'ENCI
riconoscerà valida solo la firma di colui che i legali Dirigenti
dell'Ente o della Società proprietari, o i singoli componenti di questa,
gli avranno preventivamente designato con atto scritto a rappresentarli.
A tale scopo tutti i proprietari di cani iscritti nel LOI e nel LIR ed i
rappresentanti degli Enti o Società proprietarie dovranno depositare
presso la Sede dell'ENCI
il facsimile della propria firma che farà testo in ogni caso di
contestazione.
Art. 4 - Proprietario del cane è colui che ne ha la disponibilità
assoluta ad ogni effetto. Il primo proprietario viene registrato come
tale sul
Certificato d'Iscrizione; ogni successivo trasferimento di proprietà
deve risultare sullo stesso certificato ed è valido solo se firmato dal
proprietario cedente con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo
del nuovo proprietario e se è vidimato dall'ENCI.
Art. 5 - Allevatore di un cane, ai soli effetti dei Libri
genealogici, è considerato colui che figura proprietario della madre al
momento della monta di questa.
A tutti gli altri effetti sono considerati allevatori solo le persone
che risultano titolari, ai sensi dell'art. 22 e successivi, di un
affisso riconosciuto.
Libro Genealogico Italiano (LOI)
Art. 6 - Il Libro Origini Italiano (LOI) è il registro nel
quale vengono iscritti i cani di puro sangue ed annotati i dati
genealogici, somatici e segnaletici che ad essi si riferiscono.
Art. 7 - Possono essere iscritti al LOI:
a) i cani nati in Italia da genitori iscritti al LOI. Le fattrici
importate in Italia devono essere trasferite al LOI su presentazione del
documento di origine estero. Se invece il padre dei cani da iscrivere
nel LOI si trovasse all'estero, essendo di proprietà di persona
residente fuori dall'Italia, dovrà esserne documentata la genealogia
attraverso il relativo certificato d'iscrizione in un registro
riconosciuto dalla FCI
o da una copia ufficiale di tale documento, e non sarà necessaria la sua
trascrizione al LOI;
b) i cani provenienti dall'estero e passati in proprietà di
italiani, purchè già iscritti in un libro genealogico straniero
riconosciuto dalla FCI
come equivalente al LOI italiano, e la cui iscrizione e relativo
passaggio di proprietà siano documentati dal relativo Certificato
ufficiale d'iscrizione;
c) i cani la cui ascendenza di almeno tre generazioni sia
documentata dall'iscrizione al Libro Italiano Riconosciuti (LIR)
e che abbiano conseguito in Esposizione riconosciuta la qualifica di
almeno Molto Buono (MB) in classe singola od il
Certificato di Tipicità (CT) in classe LIR; e ciò ai sensi
dell'art. 11 del presente regolamento;
d) i cani delle razze tipiche italiane, già iscritti nel LIR, se
proclamati Campioni di Bellezza, acquistano il diritto di essere
iscritti nel LOI.
Libro Italiano Riconosciuti (LIR)
Art. 8 - Il Libro Italiano Riconosciuti (LIR) è il
registro nel quale vengono iscritti i cani dei quali non risulti
l'origine impura e che rivelano caratteri di tipicità tali da farli
ritenere di pura razza, nonchè i cani provenienti dall'estero e già
iscritti in un libro genealogico straniero riconosciuto come equivalente
al LIR. Per le iscrizioni nel LIR valgono le norme dettagliate negli
articoli seguenti.
Art. 9 - I cani delle razze italiane ed estere, senza distinzione
di sesso, possono essere iscritti nel LIR come capostipiti, allorchè:
1) non esista alcun veto deliberato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI
su richiesta della rispettiva associazione specializzata di razza.
2) Abbiano conseguito nella classe LIR di una Esposizione Canina
riconosciuta dall'ENCI,
un Certificato di Tipicità (CT). Inoltre per le razze
sottoposte in Italia a prove di lavoro, l'iscrizione dei capostipiti al
LIR è subordinata al conseguimento da parte dei soggetti iscriventi di
un Certificato di Qualità Naturali (CQN) o anche di una
qualifica di almeno Buono (B) in prova riconosciuta dall'ENCI
alla quale essi potranno concorrere "sub conditione" dietro
presentazione, da parte del loro conduttore, di apposita autorizzazione
scritta rilasciate dall'ENCI
stesso.
Art. 10 - Le fattrici di razza estera, iscritte nel LIR, potranno
ottenere l'iscrizione dei propri figli nel LIR, solamente se lo stallone
col quale sono state accoppiate è registrato nel LOI o in un Libro
estero equivalente riconosciuto dall'ENCI.
Per l'iscrizione dei figli dei maschi di razza estera iscritti nel LIR
occorrerà invece che la fattrice sia registrata nel LOI o in un Libro
estero equivalente riconosciuto dall'ENCI.
Solamente i cuccioli di razze tipiche italiane potranno essere iscritti
nel LIR anche se figli di due soggetti entrambi iscritti nel LIR.
Art. 11 - I soggetti di qualsiasi razza - italiana e non - e di
qualsiasi sesso discendenti da almeno tre generazioni complete
registrate nel LIR possono ottenere il passaggio di iscrizione nel LOI,
purchè abbiano conseguito il CT nella classe LIR oppure la
qualifica di Molto Buono (MB) in un'altra classe di una
Esposizione riconosciuta dall'ENCI.
Qualora il rilascio del CT fosse negato dalla Giuria ad un cane
presentato per il passaggio di iscrizione al LOI, tale soggetto, pur
conservando l'iscrizione al LIR, non potrà più ripetere il tentativo;
sul suo Certificato d'iscrizione al LIR, che va presentato alla Giuria
stessa prima dell'esame, verrà annotata a cura di quest'ultima che il
cane non è stato abilitato per la registrazione LOI.
Iscrizioni nel LOI e nel LIR
Art. 12 - Chi intende iscrivere cani nel LOI e nel LIR deve farne
domanda all'ENCI
compilando appositi moduli che verranno forniti su richiesta degli
Interessati, dall'ENCI
stesso o dalle sue Delegazioni periferiche.
Tali moduli, dettagliatamente compilati e firmati dai Richiedenti,
debbono essere inoltrati alla Sede Centrale dell'ENCI
per il tramite delle Delegazione di questo ultimo, competente sul
territorio del quale è nata e trovasi la cucciolata. Tale Delegazione è
autorizzata ad eseguire opportuni controlli ed è tenuta ad esprimere il
proprio parere all'ENCI
sulle domande d'iscrizione a questo inoltrate.
Gli accertamenti riguardanti denunce provenienti da Province o Regioni
nelle quali non esistono organi periferici funzionanti dell'ENCI
, saranno svolti direttamente da quest'ultimo con i mezzi che riterrà
più opportuni.
Garanti della veridicità delle dichiarazioni rilasciate e delle denunce
eseguite restano comunque sempre i firmatari delle medesime; l'ENCI
controlla e fa controllare, nei limiti delle proprie possibilità,
l'esattezza delle dichiarazioni ricevute ma, anche accogliendole, non ne
assume alcuna responsabilità.
E' in facoltà dell'ENCI
di imporre l'obbligo, anche a titolo sperimentale, della punzonatura dei
cani da iscrivere nel LOI e nel LIR.
Ove la punzonatura dei cuccioli fosse stabilita dal Consiglio Direttivo
dell'ENCI essa, nei
termini deliberati dal Consiglio Direttivo, diverrà elemento
obbligatorio ed indispensabile per l'iscrizione ai Libri genealogici,
con la sola eccezione dei cani importati e per quelli proposti per
l'iscrizione al LIR. La modalità e la decorrenza della punzonatura dei
cuccioli saranno stabiliti del Consiglio Direttivo.
L'ENCI si riserva
tuttavia il diritto insindacabile di procedere in ogni momento
all'annullamento di qualsiasi già eseguita iscrizione qualora gli
risultasse che questa è stata ottenuta con documentazioni non regolari
oppure non rispondenti a verità. Contro i responsabili di falsa denuncia
l'ENCI potrà anche
agire disciplinarmente e per via giudiziaria.
Art. 13 - Le iscrizioni dei cani nei libri genealogici LOI e LIR
possono essere fatte per cucciolata o singolarmente.
Iscrizioni per cucciolata
Art. 14 - L'iscrizione per cucciolata riguarda tutti i soggetti
di una cucciolata nati in Italia da un accoppiamento tra cani iscritti.
Essa si svolge in due tempi, attraverso due denunce successive compilate
su appositi moduli (Mod. A e Mod. B) e con le seguenti modalità:
A) Denuncia di monta e di nascita, da compilarsi a cura
dell'allevatore e da inviarsi all'ENCI
attraverso la competente Delegazione entro 25 giorni dalla data
della nascita dei cuccioli. Con tale denuncia, che va redatta sul
Mod. A, vengono notificati all'ENCI:
a) i nomi dei genitori dei cuccioli, la loro razza, il loro
numero d'iscrizione in un Libro genealogico, nonchè i nomi dei
rispettivi proprietari;
b) la data in cui avvenne l'accoppiamento;
c) il numero ed il sesso dei cuccioli, di quelli ancora viventi e
di quelli eventualmente nati morti o deceduti prima della denuncia;
Tale denuncia deve essere firmata anche dal proprietario dello stallone
il quale così testimonia dell'avvenuto accoppiamento del proprio cane
con la madre dei cuccioli denunciati e possibilmente conferma anche il
numero dei cuccioli nati e viventi.
Quando lo stallone fosse un cane iscritto in un Libro genealogico
estero, occorre documentare anche la genealogia ad almeno sino ai terzi
ascendenti (genitori, nonni e bisnonni) attraverso la presentazione del
suo certificato d'iscrizione o di una copia ufficiale di questo.
B) Descrizione e domanda d'iscrizione dei singoli cuccioli che va
inviata all'ENCI a cura
dello stesso Allevatore che ha in precedenza denunciato la nascita della
cucciolata, entro quattro mesi dalla nascita. Tale domanda, da redigersi
sul Mod. B e da inviarsi all'ENCI
per il tramite delle competente Delegazione deve contenere:
a) i nomi da imporre ai cuccioli;
b) la precisazione, per ciascuno, del colore e delle macchie del
mantello nonchè gli eventuali segni particolari; tra questi sono
compresi anche il numero e gli altri dati impressi su un orecchio o su
una coscia del cucciolo mediante punzonatura;
c) i nomi e gli indirizzi delle persone alle quali i cuccioli
fossero stati nel frattempo eventualmente ceduti.
Tutti i cuccioli elencati e descritti nel Mod. B debbono essere
contemporaneamente iscritti nel LOI o nel LIR. I cuccioli eventualmente
esclusi dall'Allevatore nel modulo di denuncia di nascita (Mod. A)
o non compresi successivamente nella domanda d'iscrizione (Mod. B)
non potranno più, per nessuna ragione, essere iscritti in futuro.
Art. 15 - Ad insindacabile giudizio dell'ENCI
potranno essere accolte domande anche dopo i termini stabiliti purchè
preventivamente vistate dall'organo periferico nella cui giurisdizione
risiede il richiedente. L'accettazione di tali domande ritardate deve
tuttavia avere sempre carattere eccezionale.
Iscrizioni Singole
Art. 16 - L'iscrizione singola di un cane nel LOI riguarda un solo
soggetto e può essere eseguita dall'ENCI
solo se si riferisce:
a) a cani importati in Italia e già iscritti nel Paese di origine
in un registro genealogico ufficiale riconosciuto dalla
FCI;
b) a cani nati in Italia e già iscritti nel LIR discendenti di
almeno tre generazioni iscritte in tale registro e in possesso dei
titoli indicati nell'art. 7 cap. c);
c) a cani di razza italiana iscritti nel LIR con meno di tre
generazioni, che siano stati proclamati Campioni Italiani.
La domanda d'iscrizione singola deve essere avanzata all'ENCI
a cura di Colui che risulta proprietario del cane da iscrivere, e va
redatta su apposito unico modulo che l'ENCI
stesso o le sue Delegazioni forniranno su richiesta dell'interessato.
Essa deve contenere le seguenti indicazioni:
a) razza, nome, sesso, data di nascita del soggetto iscrivendo (i
cani importati sono esclusi dall'obbligo della punzonatura);
b) la descrizione precisa del colore e delle macchie del mantello
e dei segni particolari che valgono ad identificare il cane;
c) i nomi ed i numeri d'iscrizione nei libri genealogici dei suoi
genitori;
d) il nome dell'Allevatore;
e) eventuali dati relativi alla punzonatura di cui all'art. 12.
Tale domanda deve essere inoltre accompagnata dalla fotografia in
duplice copia e ripresa da un lato del cane iscrivendo (ripresa da due
lati qualora trattasi di soggetto con mantello a macchie).
Per i cani provenienti dall'estero è già iscritti in un Libro
genealogico straniero riconosciuto dall'ENCI
è sufficiente che la domanda sia accompagnata dal Certificato Ufficiale
d'Iscrizione nel Libro genealogico del Paese di origine dal quale
risulti l'avvenuta cessione all'attuale proprietario, nonchè dalle
fotografie del soggetto da iscriversi.
Per i cani da iscriversi come capostipiti nel LIR e per quelli da
trasferirsi dal LIR al LOI occorrono invece i documenti previsti dagli
articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, nonchè le
fotografie del soggetto.
Certificati d'Iscrizione
Art. 17 - Quando un cane viene registrato nel LOI, l'ENCI
rilascia uno speciale certificato d'iscrizione, in un unico esemplare
dal quale risultano oltre al numero con il quale esso è stato
registrato, anche i dati relativi al cane - nome, numero d'iscrizione
nel libro genealogico, razza, sesso, data di nascita, eventuale numero
della punzonatura, nomi e numeri d'iscrizione dei genitori - nonchè i
nomi con gli indirizzi dell'allevatore e del proprietario.
Il LOI è suddiviso in gruppi di razze ognuno contrassegnato da una sigla
differente.
La divisione del LOI è la seguente:
1° GRUPPO - Cani da Pastore
GT Pastori tedeschi
GS Pastori scozzesi
GI Razze italiane da pastore
GB Pastori Belgi e altre razze da Pastore
2° GRUPPO - Guardia, Difesa, Utilità
BX Boxer
DS Dobermann
DS Riesenschnauzer
AG Shnauzer
AG Alani
AG Mastini Napoletani
DS San Bernardo
DS Terranova
DS Rottweiler
TC Razze nordiche, da traino e Bulldog
3° GRUPPO
TR Terriers
4° GRUPPO
BS Bassotti
5°/6° GRUPPO
SG Segugi
7° GRUPPO - Cani da Ferma
CI Razze Italiane da ferma
CE Razze continentali estere da ferma
8° GRUPPO - Razze Britanniche
PT Pointers
ST Setters
RC Spaniels e Retrievers
9° GRUPPO - Cani da Compagnia
BR Barboni
AG Dalmati
AG Chow Chow
VC Altre razze da compagnia
10° GRUPPO
LD Levrieri
Il numero di iscrizione di ogni cane nel LOI è preceduto dalla sigla
corrispondente alla razza o al sottogruppo. Anche per i cani registrati
nel LIR, l'ENCI
rilascia un certificato d'iscrizione.
Art. 18 - Il proprietario di un cane iscritto al LOI o nel LIR deve
controllare se tutti i dati registrati nel Certificato d'iscrizione
corrispondono esattamente a quelli dei soggetto posseduto. In caso di
irregolarità egli dovrà notificarlo immediatamente restituendo il
certificato all'ENCI il
quale si riserva di modificare le annotazioni oppure sostituire il
documento.
Non sono ammesse correzioni nè cancellature sui certificati d'iscrizione
se non eseguite dall'ENCI
e convalidate con il timbro sociale . I certificati sui quali fossero
state apportate correzioni o cancellature non convalidate dall'ENCI
debbono essere considerati nulli.
I Certificati d'iscrizione al LOI o al LIR non forniscono alcuna
garanzia per ciò che riguarda i pregi ed i difetti dei cani iscritti.
Qualora dovesse apparire che uno o più soggetti di una cucciolata
risultassero privi dei caratteri di tipicità della razza sotto la quale
i genitori erano stati iscritti, l'iscrizione ai Libri genealogici
dell'intera cucciolata può essere rifiutata dall'ENCI
che si riserva sempre anche il diritto di rifiutare l'iscrizione nei
propri libri genealogici dei discendenti di cani che, già iscritti,
avessero posto in evidenza, nel corso del loro sviluppo, caratteristiche
tali che dimostrano chiaramente che le loro origini non sono pure. In
tali casi l'ENCI porrà,
a fianco dell'iscrizione nel LOI o nel LIR di tali cani la nota:
"escluso dalla riproduzione" e ne darà notizia ai rispettivi
proprietari.
Art. 19 - Il proprietario di un cane registrato nel LOI o nel LIR
è tenuto a denunciare all'
ENCI la morte o lo smarrimento indicandone la data.
Rilascio di duplicati
Art. 20 - Nel caso di smarrimento o di distruzione di un certificato
l'ENCI potrà rilasciare
il duplicato su richiesta di colui che risulta proprietario del cane
anche dalle registrazioni sui libri genealogici. Tale richiesta dovrà
formare oggetto di pubblicazione sul periodico "I
nostri cani". Il duplicato verrà emesso solo se non siano
intervenute opposizioni entro trenta giorni da tale pubblicazione.
Qualora il certificato originario, dichiarato smarrito o distrutto,
venisse in seguito rintracciato e comunque risultasse ancora esistente,
l'ENCI dichiarerà nullo
il duplicato che dovrà essergli restituito dal possessore.
Passaggi di proprietà
Art. 21 - Il trasferimento di proprietà di un cane risulta dalla
girata apposta sul Certificato d'Iscrizione al LOI o al LIR
sottoscritta dal proprietario cedente a favore del cessionario,
debitamente vidimata e registrata dall'ENCI;
in mancanza di tale registrazione, agli effetti del LOI e del LIR il
passaggio di proprietà è come non avvenuto.
Affissi
Art. 22 - Per affisso si intende la denominazione di un allevamento
destinato a distinguerne i prodotti. Esso precede o segue il nome
individuale di un cane proveniente da una fattrice della quale il
titolare dell'affisso risulta proprietario.
La Federazione Cinologica
Internazionale (FCI)
presiede alla concessione e alla registrazione degli affissi i quali
pertanto hanno valore in tutti i Paesi aderenti alla
FCI stessa.
L'ENCI e le Società
federate nella FCI
riconoscono reciprocamente gli affissi registrati da ciascuno di essi e
si impegnano a non concedere l'uso di un affisso a persone residenti in
un paese diverso dal proprio e rappresentato nella
FCI. Questa cura la
tenuta di un Repertorio Internazionale degli Affissi nel quale
sono state registrati tutti gli affissi da essa autorizzati nel mondo.
Art. 23 - Per presentare domanda di concessione di affisso in Italia
il richiedente dovrà:
a) risultare proprietario da almeno un anno di due fattrici della
medesima razza; b) aver prodotto 2 cucciolate, della stessa razza
delle fattrici di cui al punto a), nate almeno un anno prima della
richiesta di affisso; c) aver partecipato a manifestazioni a
carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall'ENCI
conseguendo, con i propri soggetti, qualifiche di almeno "Molto Buono".
Alla domanda di affisso dovranno essere allegate:
- fotocopie dei certificati genealogici delle 2 o più fattrici del
richiedente;
- elenco delle qualifiche ottenute dai soggetti di proprietà del
richiedente con l'indicazione delle manifestazioni in cui le stesse sono
state acquisite. La domanda di concessione di affisso deve essere
rivolta all'ENCI per
iscritto e deve indicare il nome dell'affisso desiderato. Oltre a questo
debbono essere segnalati in ordine di preferenza altri due nomi
anch'essi accettabili dal richiedente e che l'ENCI
e la FCI sono
autorizzati a rilasciare qualora il preferito non dovesse, per qualsiasi
motivo, essere concesso.
E' facoltà insindacabile dell'ENCI
di pronunciarsi sulla domanda di concessione di affisso e quindi di
accogliere o di respingere la domanda stessa oppure di proporre la
scelta di un affisso diverso da quello richiesto per evitare omonimie o
per altri motivi.
Allorchè un affisso sia stato accettato dall'ENCI
questo dovrà curarne la registrazione presso la
FCI che ha anch'essa la
facoltà di rifiutarlo o di richiederne la sostituzione con altra
denominazione.
Art. 24 - La concessione di un affisso è personale e vitalizia.
L'affisso, allorchè sia stato autorizzato e concesso, può servire a
designare cani di razze anche diverse purchè allevati dallo stesso
concessionario. Esso non potrà mai essere modificato dopo il rilascio e
non è cedibile ad altro allevatore; in caso di morte del titolare la
concessione decade, ma il medesimo affisso non potrà essere concesso ad
altra persona che dopo dieci anni, fatta eccezione per gli eredi
legittimi del titolare defunto, ad uno dei quali soltanto il Consiglio
Direttivo potrà concedere, a suo insindacabile giudizio, il diritto di
subentrare nell'uso dell'affisso purchè il richiedente, oltre a
dimostrare la propria qualità di erede, dia affidamento di voler
continuare l'allevamento.
Il titolare di un affisso ha la facoltà di associare nell'allevamento il
coniuge o il discendente o il collaterale di I grado in linea retta o il
genero (o la nuora) sempre che questi abbia raggiunto il 18° anno di
età;.
Ciò potrà avvenire con delibera insindacabile del Consiglio Direttivo
dell'ENCI a seguito di
richiesta scritta inoltrata dal titolare dell'affisso e vistata per
accettazione dell'associando.
La rappresentanza a tutti gli effetti di tale associazione spetta al
titolare originario dell'affisso.
Il contitolare così associato subentrerà automaticamente nella
titolarità dell'affisso stesso sia in caso di premorienza
dell'associante sia in caso di rinuncia da parte di quest'ultimo.
L'associato potrà presentare all'ENCI
domanda per divenire socio individuale.
Art. 25 - Agli Enti o società praticanti l'allevamento dei cani
ai sensi dell'art. 3, non potrà mai essere consentito l'uso di un
affisso del quale è concessionario uno dei Soci; nè questi potranno
servirsi, per i cani da essi personalmente posseduti, dell'affisso
concesso alla Società o Ente di cui sono componenti.
Quando una società è formata fra due o più persone per l'allevamento in
comune essa, fermo restando quanto è precisato nella prima parte del
presente articolo, continuerà a sussistere finchè non venga comunicato
all'ENCI lo
scioglimento, oppure finchè due dei suoi fondatori ne faranno parte,
anche se uno o più membri si fossero ritirati, oppure se questi fossero
stati sostituiti da altre persone, oppure se il numero degli associati
fosse stato aumentato.
Art. 26 - E' vietato l'uso di un affisso che non sia stato
autorizzato dall'ENCI e
registrato della FCI; è
vietata altresì la concessione di due o più affissi alla stessa persona
o al medesimo Ente o Società. L'assoluta proprietà e l'esclusivo diritto
di valersi di un affisso sono riservati soltanto a chi - persona, ente
o società - ne abbia ottenuta la regolare concessione.
Art. 27 - I cani importati in Italia, e già iscritti in un libro
genealogico straniero riconosciuti dall'ENCI,
conservano il loro affisso d'origine con il quale verranno anche
registrati nel LOI e nel LIR ma non potrà mai il loro nome essere
accompagnato da quello dell'affisso di cui è titolare il nuovo
proprietario.
E' comunque sempre vietato attribuire un affisso a un cane proveniente
da un altro allevamento, anche se il titolare di quest'ultimo ne sia
sprovvisto o non intenda avvalersene.
Art. 28 - Un cane non potrà mai portare altro affisso che quello del
proprietario della fattrice al momento della monta.
Art. 29 - I detentori di affisso riconosciuto dovranno tener
compilato e aggiornato il Libro di Allevamento, registrato e
vidimato prima dell'uso dall'ENCI.
Tale libro dovrà essere del tipo approvato dall'ENCI
il quale lo fornirà, dietro pagamento, ai titolari di affisso che ne
facciano richiesta.
Art. 30 - è in facoltà del Consiglio Direttivo dell'
ENCI di sospendere e di
revocare, con provvedimento motivato, la concessione di affisso già
autorizzato e di vietarne l'uso.
Comitato tecnico
Art. 31 - Per sovrintendere alla iscrizione dei cani nel LOI o nel
LIR e per curare che vengano osservate le norme contenute nel presente
regolamento, il Consiglio Direttivo dell'
ENCI si avvale del
Comitato Tecnico dei Libri genealogici, presieduto da un Consigliere
dell' ENCI; tale
Comitato ha il compito di interpretare il regolamento stesso e di
pronunciarsi su tutti i casi dubbi nonchè sulle eventuali contestazioni
esprimendo altresì il proprio avviso, suggerimenti e proposte al
Consiglio direttivo in tutte le questioni che da questo venissero
proposte al suo esame. Per quanto riguarda le iscrizioni dei cani nei
libri genealogici il Comitato ha funzioni deliberative.
Contributi Integrativi
Art. 32 - Per le varie pratiche relative alle denunce e alle
iscrizioni dei cani nei libri genealogici, nonchè per quelle che
riguardano registrazioni di passaggi di proprietà, rilasci di
certificati, ecc., gli interessati dovranno versare all'ENCI
un contributo, la cui misura viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
Tali contributi debbono essere versati in anticipo, allegati alle
domande od inviati a mezzo vaglia postale.
Ai soci individuali dell'ENCI
e agli iscritti nei sodalizi associati all'ENCI
in qualità di Soci Collettivi verranno concesse riduzioni, nelle
misurata deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le tariffe contributive stabilite dal Consiglio Direttivo, e i relativi
sconti, sono validi per tutta Italia e non possono essere modificati da
chicchessia per alcuna ragione.
L'ENCI riconoscerà
direttamente e periodicamente ai propri organi periferici, delegati per
il controllo delle iscrizioni, un contributo su ogni cane iscritto nel
LOI e nel LIR da persone residenti nella loro giurisdizione onde
rimborsare ad essi, almeno parzialmente, le spese sostenute per gli
accertamenti e per le indagini svolte nonchè per l'eventuale assistenza
concessa agli allevatori e ai proprietari interessati. La misura di tali
contributi è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le operazioni sottoposte al pagamento di un contributo a favore dell'ENCI
sono le seguenti:
1) Iscrizione per cucciolata:
a) denuncia di monta e di nascita (Mod. A);
b) iscrizione dei cuccioli, con rilascio del certificato di iscrizione
(Mod. B).
2) Iscrizione singola di cani al LOI e al LIR con rilascio del
certificato d'iscrizione:
a) per i cani importati dall'estero;
b) per i cani da iscriversi al LIR come capostipiti.
3) Passaggi di proprietà:
a) Dichiarati nella denuncia di cucciolata;
b) Indicati sul certificato d'iscrizione.
4) Rilascio di Libretto delle Qualifiche
5) Rilascio del Libretto di Commissario di Ring
6) Concessione di Affisso (vitalizio)
Fonte: http://www.retriever.it
